REGOLAMENTO ELEZIONE CARICHE SOCIALI (rev. 1.0)
Il presente documento costituisce il "Regolamento attuativo per l'elezione della Cariche Sociali" ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto di MWL.
Lo statuto prevede le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e dei Probiviri (se nominati); le elezioni, almeno una volta ogni tre anni, sono indette dal Presidente in carica (con preavviso di almeno trenta giorni), per il giorno deliberato dal Consiglio Direttivo in occasione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il voto per l'elezione spetta a tutti i soci aventi diritto (vedi articoli da 4.0 a 4.5 dello statuto - soci Qualificati, Onorari, Istituzionali) e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.
Possono essere presentate delle candidature da parte di soci in regola con il pagamento della quota sociale entro una scadenza fissata dal Consiglio Direttivo (almeno 15 giorni prima della data delle votazioni). Le candidature saranno pubblicate sul sito web dell’Associazione: il candidato che lo ritenga opportuno, può presentare un breve programma elettorale (entro 200 caratteri), che sarà pubblicato sul sito in relazione al suo nome.
Il numero dei soci da eleggere per il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, è fissato in numero non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici), escluso il Socio Onorario e Istituzionale.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, qualora nominato, (articolo 12 dello statuto) può essere costituito in forma monocratica oppure con un collegio di quattro membri (tre effettivi ed un supplente).
Il collegio dei Probiviri, se nominato (articolo 13 dello statuto), è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da un supplente, tutti eletti dall’assemblea e tra i Soci aventi diritto e Istituzionali.
Ai sensi dell’articolo 7.1 dello statuto, ogni Socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta e non può avere più di cinque deleghe. Ciascun elettore può esprimere fino a tre voti di preferenza per il Consiglio Direttivo e fino a due per le altre cariche; nella scheda sono riportati i nomi dei candidati, ma possono essere votati anche soci che non abbiano presentato la loro candidatura. Ove i voti espressi da un elettore fossero superiori a quelli fissati, tutti i voti relativi a quella carica saranno dichiarati nulli.
OPERAZIONI DI SEGGIO
Il seggio elettorale è istituito ogni 3 anni (articolo 6 dello statuto) ed in occasione dell’Assemblea ordinaria annuale; esso è costituito da un’urna predisposta appositamente nella sede di svolgimento dell'assemblea.
Il Presidente nomina, anticipatamente rispetto alle operazioni di seggio, su proposta del Consiglio Direttivo, la Commissione Elettorale, costituita da un Presidente, un Segretario e due scrutatori, scelti tra i soci che abbiano comunicato personalmente al Presidente la disponibilità a partecipare alla Commissione Elettorale. In caso di carenza, il Presidente nominerà di autorità il/i membri mancanti della Commissione.
Sarà cura del Presidente o del Segretario del seggio far rispettare la segretezza del voto (articolo 16 dello statuto) e la correttezza delle modalità delle operazioni di voto (documento di riconoscimento dell’elettore, firma dell’elettore sull’elenco degli elettori, consegna della scheda e la sua chiusura dopo il voto, introduzione della stessa nell’urna).
La votazione sarà valida se vi abbia preso parte almeno un quarto degli aventi diritto. Nel caso ciò non fosse, il presidente indirà una nuova elezione entro un mese dalla data della elezione non risultata valida.
Alla chiusura del seggio ha inizio lo scrutinio delle schede. Al termine dello scrutinio il Presidente del seggio trasmette alla Commissione Elettorale il verbale delle operazioni di voto con tutto il materiale utilizzato.
La Commissione Elettorale verifica la validità della votazione sulla base del quorum e redige una graduatoria, in ordine decrescente, costituita dai voti riportati da ogni nominativo. Dichiara quindi eletti quei candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti raccolti, qualora questo comportasse la elezione di un numero di eletti superiore al valore previsto, la scelta ricadrà sul socio anagraficamente più anziano.
Per quanto riguarda la nomina dei Sindaci Revisori e dei Probiviri saranno nominati effettivi i tre (due per i Probiviri) che abbiano riportato più voti e supplente il quarto (terzo per i Probiviri) della graduatoria.
Anche in questo caso, a parità di voti ricevuti, saranno nominati il/i soci più anziani.
Il Presidente uscente, a conclusione delle elezioni, proclama gli eletti con una delibera che viene pubblicata entro 3 giorni sul sito web dell’Associazione.
I nuovi eletti entreranno obbligatoriamente in carica entro 15 giorni dalla data dell'elezione.