Contesto
Manager WhiteList è l’Associazione Professionale che dal 2014 riunisce e qualifica coloro che svolgono l’attività di Manager dei beni sequestrati e confiscati L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha fini di lucro. La partecipazione all’Associazione prevede che i Soci abbiano ricoperto il ruolo di Dirigente con almeno 10 anni di comprovata esperienza.
Il presente Codice Etico e di Condotta si intende applicato ai Soci di Manager WhiteList nell’ambito delle attività associative e degli incarichi professionali veicolati attraverso la Associazione.
Missione
- Diffondere la cultura della legalità e anticorruzione, della trasparenza, anche attraverso la creazione di una rete di collaborazioni con gli Stakeholder dell’Associazione che a titolo esplicativo, non esaustivo, sono: Istituzioni, Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, Tribunali, Pubblica Amministrazione, Enti, Aziende pubbliche e private, Imprenditori, Privati, Professionisti e Ordini Professionali, Associazioni, Amministratori Giudiziari, Associazioni di Categoria e Rappresentanze Sindacali.
- Monitorare l’intero ciclo di vita del processo di confisca dei beni (aziende e immobili), individuare gli opportuni indicatori che ne misurino l’efficacia e l’efficienza, al fine di individuare i possibili fattori di miglioramento.
- Collaborare con gli Stakeholder nel processo di analisi, definizione, attuazione e monitoraggio dei progetti di destinazione delle aziende sequestrate e confiscate, con l’obiettivo di sostenere il loro sviluppo industriale ed economico, anche con particolare attenzione alle ricadute occupazionali e sociali.
- Collaborare con gli Stakeholder nelle attività di identificazione della destinazione, nella gestione e monitoraggio dei beni immobili sequestrati e confiscati, anche con particolare attenzione alle ricadute occupazionali e sociali.
- Diffondere e presidiare il Codice Etico e di Condotta della Associazione, gli standard qualitativi e comportamentali per la professione promuovendo comportamenti in coerenza con il Codice stesso.
- Definire e gestire le linee guida del processo di qualificazione dei Manager che intendono associarsi.
- Promuovere la crescita professionale dei suoi Associati attraverso azioni e/o programmi formativi diversificati e sistematici nonché l'erogazione di altri opportuni servizi anche ai sensi della Legge 4/2013.
- Promuovere studi e ricerche, organizzare convegni, eventi e seminari, emettere pubblicazioni (con esclusione di giornali e quotidiani), condurre attività formative sui temi della Associazione.
- Mantenere rapporti di eventuale partecipazione, scambio e collaborazione con gli enti preposti alla definizione delle normative sulla professionalità (l’UNI ed Enti nazionali ed internazionali similari).
- Sviluppare e mantenere rapporti con altre Associazioni/Organizzazioni italiane ed estere al fine di sviluppare sinergie e collaborazioni fra i rispettivi Soci.
Premessa
L’Associazione Professionale Manager WhiteList basa la propria attività su una serie di principi etici e di condotta, il cui rispetto è elemento fondamentale dell’appartenenza all’associazione. I principi ispiranti sono legalità, trasparenza, anticorruzione, moralità, onestà, rigore intellettuale. Il mancato rispetto dei principi etici e di condotta può essere motivo di esclusione dall’Associazione Professionale Manager WhiteList.
L’etica esprime un sistema di valori che tende a produrre identità ed appartenenza e a guidare i comportamenti dei Soci. L’oggetto dell’etica dell’Associazione riguarda:
- la prestazione, intesa come processo e come output
- i rapporti tra gli Associati,
- i rapporti tra l’Associato ed il sistema organizzativo del Cliente e/o Committenti,
- i rapporti tra l’Associato e gli stakeholder,
- i rapporti interni tra l’Associato e gli Organi dell’Associazione.
Il presente Codice Etico e di Condotta contiene, quindi, indicazioni sui principi di etica manageriale e sui comportamenti da tenere. In base a quanto previsto dall’Art. 4 dello Statuto dell’Associazione Professionale Manager WhiteList, l'iscrizione all'Associazione comporta l’accettazione del presente Codice. Le valutazioni circa il mancato rispetto del Codice Etico e di Condotta e le eventuali conseguenti sanzioni, sono demandate al Collegio dei Probiviri (Art. 13 dello Statuto) o, in sua mancanza al Consiglio Direttivo.
Articolo 1 - Norme Generali
a) Iscrivendosi all’Associazione ogni Socio si impegna al rispetto del presente Codice Etico e di Condotta e si rende garante nei confronti di Manager WhiteList e dei suoi Associati che il proprio comportamento sia conforme ai principi del codice stesso.
b) Ogni Socio è tenuto ad agire nel rispetto dello Statuto associativo e dei successivi regolamenti attuativi, uniformando il proprio comportamento agli scopi in essi enunciati ed adeguandosi ad ogni altra iniziativa assunta a tal fine dall’Associazione.
c) Tutti gli Iscritti sono obbligati a sottoporsi al giudizio dei competenti Organi Associativi per la valutazione dei comportamenti da essi posti in essere e i contenuti del presente Codice Etico e di Condotta.
d) Ciascun Socio deve sempre comportarsi in maniera tale da salvaguardare l’immagine e la reputazione della Associazione e degli Associati.
e) Nello svolgimento degli incarichi assunti, ciascun Socio mantiene quei requisiti di dignità, indipendenza, trasparenza ed obiettività considerati indispensabili all'esercizio dell’attività, e cura altresì, nell’ambito delle sue possibilità, che gli stessi siano salvaguardati da tutti i Professionisti coinvolti.
f) Ogni Socio deve proattivamente promuovere la conoscenza e l’applicazione del Codice Etico e di Condotta ai Collaboratori interni ed esterni, nelle attività lavorative.
f) Ogni Socio si impegna ad evitare ogni forma di discriminazione riguardante età, razza, sesso, religione, nazionalità, opinione e pensiero e ad evitare ogni abuso del proprio ruolo manageriale.
g) Ciascun Socio deve operare nel rispetto dell’incarico assunto con il Cliente e/o Committente allo scopo di soddisfare le reciproche attese dichiarate e concordate.
h) Ciascun Socio deve informare il Consiglio Direttivo nel caso venga a conoscenza di azioni, attività, informazioni di Associati che rientrino a titolo indicativo e non esaustivo nell’ambito di corruzione, concussione, mafia, estorsione, mancanza di trasparenza, riciclaggio, traffico illecito e ogni altra fattispecie che possa configurarsi come infrazione al presente Codice Etico e di Condotta.
i) Le persone che intendono aderire alla Associazione danno disponibilità ad essere valutati sotto il punto di vista soggettivo.
l) Le presenti norme entrano in vigore dal momento della registrazione dell’Associazione.
Articolo 2 - Consapevolezza delle Capacità professionali
Ciascun Socio valuta gli incarichi per i quali si sente responsabilmente adeguato, competente ed ha la disponibilità di tempo per svolgerli.
Articolo 3 - Aggiornamento e Formazione continua
a) Ciascun Socio è tenuto a curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il suo sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta la sua attività manageriale.
b) L’Associato è proattivo nel partecipare a corsi e/o eventi di formazione/aggiornamento al fine di essere costantemente informato sulle evoluzioni degli approcci, delle metodologie e tecnologie.
c) L’Associato è tenuto, a sottoporsi alla verifica dell’aggiornamento professionale richiesta da Manager WhiteList, come specificato nel relativo Regolamento e anche per quanto richiesto dalla Legge 4/2013,
Articolo 4 - Indipendenza manageriale
a) Ogni Socio prima di assumere un incarico e durante la sua realizzazione, deve verificare l’eventuale esistenza di condizioni economico-finanziarie, politiche, culturali e professionali che possano inficiare la sua indipendenza di giudizio ed obiettività e/o creare conflitto di interessi. In ottica di trasparenza e di leale reciprocità di partnership, tali condizioni devono essere condivise con il Cliente e/o Committente e con l’Associazione.
b) Ogni Socio deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti del Cliente e/o Committente, degli altri Soci, della Associazione e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
c) Ogni Socio, nell’esercizio della sua attività professionale, deve conservare la propria autonomia di giudizio, e difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.
d) Ogni Socio si impegna ad evitare di fornire servizi manageriali a Clienti/Committenti quando tali servizi sono contrari alle norme vigenti e/o al presente Codice Etico e di Condotta.
e) Ogni Socio deve mantenere alta la dignità della professione impegnandosi ad evitare anche il minimo sospetto di situazioni di disonestà, , mancanza di trasparenza, inganno, mafia, criminalità, corruzione, frode o condotta non in linea con il presente Codice Etico e di Condotta.
f) La libera concorrenza fra gli Iscritti a Manager WhiteList deve svolgersi in forma corretta e basarsi esclusivamente su elementi reali quali la competenza professionale, l’esperienza, la natura e consistenza dei servizi offerti.
g) Il Socio è libero di esprimere opinioni anche in contrasto con quelle di altri Soci, purché i suoi comportamenti in qualsiasi forma espressi non danneggino, screditino o altrimenti compromettano l’immagine di Manager WhiteList e dei suoi Associati.
Articolo 5 - Confidenzialità
- Tutte le informazioni riguardanti l'attività dei Clienti, acquisite nel corso degli interventi manageriali, devono essere considerate riservate e coperte dal segreto professionale per un arco di due anni. Pertanto, possono essere divulgate qualora fossero già rese note pubblicamente o, in caso contrario, solo su specifica autorizzazione da parte del Cliente e/o Committente e comunque non possono essere utilizzate a vantaggio proprio o di terzi.
- Il dovere di riservatezza si intende nel senso più ampio comprendendo anche le azioni necessarie per il rispetto di tale dovere da parte di terzi.
- Gli Associati durante il rapporto con il Cliente/Committente, si impegnano a mettere in atto tutte le misure atte a garantire l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti messi a loro disposizione su qualsiasi supporto siano essi contenuti.
- Gli Associati si impegnano a promuovere l’adozione, da parte dell’organizzazione in cui operano, di linee guida, di norme regolamentari, nonché di adeguate misure tali da garantire che il trattamento di eventuali dati personali di Clienti si svolga nel rispetto dei principi e delle regole fissate dalla legislazione vigente.
Articolo 6 - Tutela del Cliente e/o Committente
a) I Soci di Manager WhiteList sono tenuti alla presentazione preliminare dell'offerta di collaborazione nella quale siano trattati tutti gli elementi tecnici ed economici costitutivi dell’incarico, codificabili poi nel contratto.
b) Qualora il Socio abbia ricevuto un incarico solamente verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al Cliente e/o Committente per precisarne contenuti e limiti e così esplicitare l’ambito delle sue responsabilità ed i diritti del Cliente e/o Committente, ovvero i reciproci diritti e doveri.
c) Il Socio non deve fare, personalmente o per conto di terzi, offerte dirette di impiego al personale dipendente dal Cliente e/o Committente. Eventuali candidature non sollecitate (come ad esempio risposte spontanee ad annunci di ricerca) dovranno essere valutate di volta in volta in relazione alle circostanze concrete in base alle norme generali di correttezza sopra richiamate.
d) Il Socio non deve accettare per sé, per altri Soci, provvigioni o compensi di qualsiasi natura dai fornitori di beni o servizi il cui uso essi stessi abbiano raccomandato o possano raccomandare al Cliente e/o Committente. Nello svolgimento dell’incarico il Socio adotterà tutte le cautele per evitare che i propri Collaboratori possano accettare provvigioni o compensi di qualsiasi natura dai fornitori di beni o servizi il cui uso essi stessi abbiano raccomandato o possano raccomandare al Cliente e/o Committente.
e) L’Associato non deve consapevolmente consigliare al proprio Cliente e/o Committente soluzioni inutilmente gravose, inefficaci, illecite o fraudolente.
f) L’Associato deve rifiutarsi di accettare le attività qualora possa fondati sospetti che la sua attività possa concorrere ad operazioni illecite, illegali od illegittime, o in contrasto con il presente codice etico.
g) L’Associato è tenuto ad astenersi dal prestare attività quando abbia per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello del Cliente e/o Committente in termini tali da poter condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.
h) L’Associato che riceve un incarico congiunto con altri Soci o Professionisti deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei rispettivi compiti concordando la condotta e le prestazioni da svolgere, evitando di stabilire contatti diretti con il Cliente e/o Committente senza una intesa preventiva con gli altri Soci e Professionisti, astenendosi da comportamenti tendenti ad attirare il Cliente e/o Committente nella propria sfera professionale.
i) L’Associato chiamato a sostituire un altro Socio o Professionista nello svolgimento di un incarico, deve accertarsi con il Committente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata alla persona sostituita ed entrare in contatto con la medesima per rendere effettivo il subentro. La Persona sostituita deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell’incarico.
j) L’Associato è tenuto ad informare i competenti organi dell’Associazione della eventuale condotta professionalmente scorretta del Socio ove lo ritenga idonea a pregiudicare i valori che sottendono e formano il presente Codice Etico e di Condotta.
k) L’Associato deve comunicare al Cliente e/o Committente ogni variazione di condizioni e limiti che possano modificare le originarie pattuizioni dell’incarico onde ottenere esplicita autorizzazione per il prosieguo, concordando modalità e compensi.
l) L’Associato che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza per sopravvenute modifiche alla natura e difficoltà dell’incarico ha il dovere di informare il Cliente e/o Committente e chiedere di essere sostituito ovvero affiancato da altro Socio e/o Professionista secondo quanto indicato nel regolamento della Gestione Operativa delle Proposte di Incarico.
Articolo 7 - Ottenimento dell’Incarico
Ogni Socio non deve influire nei confronti di terzi e nei confronti di personale dipendente del Cliente e/o Committente, reale o potenziale, con provvigioni o compensi di qualsiasi natura nell'intento di ottenere l'assegnazione di incarichi.
Articolo 8 - Divieti
a) l’Associato non può accettare per sé, congiunti, familiari o affini regali eccedenti il valore usuale dei doni scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di € 50.
b) l’Associato deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o dall’utilizzo delle prerogative legate alla sua carica associativa nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui, a detrimento dell’interesse generale.
c) sono da considerarsi situazioni di conflitto di interesse:
1. la sussistenza di interessi personali del Socio che interferiscono con l’oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto,
2. la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili ai rapporti di coniugio, parentela o affinità con persone operanti in organizzazioni specificatamente interessate all’oggetto delle decisioni cui il socio partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme. In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, il Socio deve rendere pubblica tale condizione e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro nel procedimento di formazione della decisione.
Articolo 9 - Attività Promozionale
Ogni Socio deve mantenere l'attività promozionale e di pubbliche relazioni entro i limiti di lealtà e correttezza professionale, sia nella forma, sia nei contenuti.
Articolo 10 - Rapporto tra Soci
a) Ogni Socio può accettare incarichi presso Committenti e/o Clienti che già si avvalgono dei servizi di altri Soci, avendo cura di informare l’Associazione per tale richiesta, nel rispetto del Regolamento Gestione Operativa delle Proposte di Incarico.
b) Nel caso in cui uno o più Soci lavorino presso lo stesso Cliente e/o Committente, questi devono agire per creare un clima di costruttiva collaborazione nel migliore interesse del Cliente e/o Committente stesso.
Articolo - 11 Sanzioni
In caso di segnalazione di comportamenti lesivi del presente Codice Etico e di Condotta, ovvero di conflitto fra Associazione e Associato, o di comportamento del Socio contrario alle norme di legge, il Consiglio Direttivo invia gli atti al Collegio dei Probiviri (art. 13 dello Statuto). Qualora non sia stato nominato il Collegio dei Probiviri, il Comitato Direttivo assume direttamente l’incarico.
La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri, la violazione deve essere volontaria anche se omissiva, oggetto di valutazione del rispetto del Codice Etico e di Condotta è la condotta complessiva del Socio. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica. Il Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione dell’informazione, provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria, nonché, eventualmente, a convocare le parti interessate per approfondimenti e confronti. Conclusa la fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri provvederà all’erogazione delle sanzioni e riferirà al Consiglio Direttivo. In base alla gravità del comportamento accertato, recidività accertate ed eventuale protrarsi nel tempo di comportamenti che violano il presente Codice Etico e di Condotta, le sanzioni previste sono:
a) censura da parte del Presidente, comunicata al Socio e motivata;
b) sospensione da ogni incarico e da ogni attività sociale, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto;
c) sospensione dall’elettorato attivo e passivo, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a trentasei;
d) decadenza dalle eventuali cariche direttive dell’Associazione;
e) decadenza da eventuali incarichi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
f) ritiro della qualificazione di Socio Qualificato ove esistente;
g) espulsione dall’Associazione.
Le sanzioni di cui ai punti a, b, c possono essere adottate in ogni caso ed anche in combinazione fra loro.